In questa pagina mettiamo a disposizione un modello lettera accettazione aspettativa non retribuita che può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti in modo semplice e veloce.
Indice
Lettera Accettazione Aspettativa non Retribuita
L’aspettativa non retribuita è uno strumento che sospende il rapporto di lavoro senza recidere il vincolo contrattuale, permettendo al dipendente di conservare il posto pur rinunciando alla retribuzione. Il quadro giuridico di base rimane quello disegnato dagli articoli 4 e 5 della Legge 53/2000, dal decreto interministeriale 278/2000 e, per i dipendenti pubblici, dall’articolo 18 della Legge 20/1970. Queste norme stabiliscono che l’assenza non deve superare il tetto fissato dal contratto collettivo di settore, che la richiesta deve essere motivata per iscritto e che la decisione finale spetta al datore di lavoro, il quale conserva tuttavia l’obbligo di motivare un’eventuale presa di posizione negativa o il differimento del periodo richiesto. In pratica, se l’azienda o l’amministrazione ritengono di non poter fare a meno del lavoratore in quelle date precise, devono indicare le ragioni organizzative che lo impediscono e proporre, se possibile, un’alternativa temporale, lasciando poi al dipendente la facoltà di chiedere un riesame.
Il limite massimo di assenza varia a seconda del motivo addotto. Per i gravi motivi familiari la legge consente di assentarsi fino a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, somma che include anche i giorni non lavorativi e che può essere fruita in un’unica soluzione o in periodi frazionati. Quando invece il progetto è di natura formativa – completamento della scuola dell’obbligo, conseguimento di diploma o laurea, partecipazione a corsi professionalizzanti non finanziati dal datore – il periodo disponibile scende a undici mesi complessivi, sempre cumulabili o continuativi, ed è riservato a chi abbia maturato almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. Al di fuori di queste ipotesi intervengono le disposizioni particolari dei CCNL: nell’industria metalmeccanica, ad esempio, l’aspettativa per motivi personali può arrivare a dodici mesi, mentre nel terziario‐commercio i contratti permettono in genere periodi più brevi, spesso legati al numero di dipendenti contemporaneamente assenti per la stessa ragione.
L’assenza non retribuita sospende stipendio, maturazione di ferie e tredicesima. Anche la contribuzione previdenziale ordinaria si interrompe: il datore non versa nulla e il mese, salvo eccezioni, non viene accreditato dall’INPS. Restano però due possibilità. Nel settore privato, chi usufruisce dell’aspettativa per studio può scegliere di versare personalmente i contributi volontari, così da non creare “buchi” nella futura pensione. Nel pubblico impiego, chi ricopre cariche elettive beneficia di contributi figurativi a carico dello Stato per l’intero mandato, circostanza che consente di salvaguardare l’anzianità previdenziale senza oneri diretti. In ogni caso, la sospensione non incide sul TFR: le quote maturate prima dell’assenza restano intatte, semplicemente il montante non cresce durante il periodo di aspettativa.
Sul piano procedurale, la domanda deve raggiungere il datore in forma scritta, di solito tramite raccomandata, posta elettronica certificata o consegna a mano con protocollo. Nella lettera vanno indicati il motivo preciso e la durata richiesta, con riferimento alla previsione contrattuale che legittima l’assenza. Il CCNL disciplina inoltre il termine di risposta: nel settore commercio è di dieci giorni, nelle costruzioni di quindici, nel pubblico impiego di trenta. Trascorso il termine senza risposta, in alcuni contratti scatta il silenzio‑assenso, in altri vale il silenzio‑diniego, per cui conviene sempre verificare la clausola applicabile. Se la risposta è negativa, il dipendente può chiedere un riesame allegando ulteriore documentazione, oppure può adire la via giudiziaria sostenendo che la decisione datoriale sia immotivata o che violi la legge 53/2000, la quale tutela il diritto all’aspettativa in presenza di gravi necessità familiari.
Durante l’assenza il dipendente non può svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi, a meno che il proprio contratto collettivo non contempli questa possibilità – ipotesi rara e, comunque, limitata ad attività non in concorrenza. La Corte di Cassazione ha ribadito il divieto con l’ordinanza 19321 del 2022, sottolineando che un secondo impiego durante l’aspettativa integra violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, potenzialmente sanzionabile con il licenziamento per giusta causa. Sul fronte sanitario, la decisione 27446/2024 ha chiarito che, una volta concesso il periodo di aspettativa per malattia oltre il comporto, il lavoratore non deve trasmettere ulteriori certificati fintanto che dura la sospensione, poiché l’assenza è già stata giustificata in via preventiva dal datore e non dà luogo a trattamento economico.
Il datore conserva facoltà di differire l’aspettativa quando la contemporanea assenza di più addetti nello stesso reparto metterebbe a rischio la produzione o la sicurezza. La giurisprudenza richiede tuttavia che la motivazione sia concreta e documentata: un semplice richiamo generico alle esigenze aziendali non basta a legittimare il rinvio. In caso di diniego immotivato, il lavoratore può rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere un provvedimento d’urgenza che obblighi l’azienda a concedere l’assenza, soprattutto se i motivi riguardano la salute o la cura di un parente in condizioni certificate di gravità.
Al termine dell’aspettativa il dipendente rientra nella posizione, nel livello e nella sede precedenti, salvo diverso accordo scritto. Se l’azienda, nel frattempo, ha riorganizzato l’organico, deve comunque assegnare mansioni equivalenti a quelle originarie, in linea con l’articolo 2103 del codice civile. L’eventuale mancato rientro alla data prevista è considerato assenza ingiustificata; decorso il periodo previsto dal contratto, può sfociare nel licenziamento disciplinare. Nel caso opposto, quando l’azienda non consenta il rientro, il lavoratore può chiedere il pagamento delle retribuzioni perdute e, se necessario, ottenere dal giudice un ordine di reintegra.
Esempio Lettera Accettazione Aspettativa non Retribuita
In questa sezione viene mostrato un esempio di lettera accettazione aspettativa non retribuita.
Si tratta di un esempio utile per chi ha la necessità di produrre un documento di questo tipo, visto che basta adattarlo per le proprie esigenze.
Oggetto: Aspettativa
In relazione alla Sua richiesta, Le comunichiamo la concessione di un periodo di aspettativa decorrente dal … e fino al … .
Durante tale periodo il rapporto sarà sospeso ad ogni effetto legale e contrattuale, senza decorrenza della retribuzione né maturazione dell’anzianità di servizio per alcun istituto.
Le chiediamo di sottoscrivere e restituirci l’unita copia della presente comunicazione in segno di ricevuta.
Luogo e data ……………………..
Firma del datore di lavoro
Fac Simile Lettera Accettazione Aspettativa non Retribuita Word da Scaricare
Di seguito si trova il modello lettera accettazione aspettativa non retribuita editabile da scaricare sul proprio computer.
Una volta che il documento è stato scaricato, bisogna aprirlo con un programma che supporta i file in formato Word e compilarlo inserendo quelli che sono i dati richiesti.
Il fac simile lettera accettazione aspettativa non retribuita compilato potrà poi essere stampato o inviato direttamente, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.