In questa pagina mettiamo a disposizione un modello ricorso contro una sanzione disciplinare che può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti in modo semplice e veloce.
Indice
Ricorso Contro una Sanzione Disciplinare
Nel rito del lavoro, l’atto introduttivo della controversia assume la forma del ricorso, che deve essere presentato direttamente in cancelleria e rivolto al giudice competente. Una volta depositato, il giudice provvede a fissare l’udienza con un decreto, il quale viene poi notificato al convenuto insieme al ricorso, così da garantire l’effettivo coinvolgimento di quest’ultimo. La normativa individua vari requisiti di contenuto del ricorso, ma non dispone, a differenza del rito civile ordinario, una disciplina espressa sulle nullità connesse alle omissioni o alle irregolarità dell’atto. In mancanza di previsioni ad hoc, si ritiene generalmente applicabile, in via analogica, il regime di sanatoria previsto dall’articolo 164 del codice di procedura civile.
Non conduce di per sé alla nullità del ricorso il fatto di non indicare il giudice adito, purché, dalla documentazione allegata o dal decreto di fissazione dell’udienza, risulti chiaramente la competenza del giudice dinanzi al quale si intende promuovere l’azione. Solo nel caso in cui risulti impossibile individuare il giudice, la vocatio in ius non potrà dirsi correttamente effettuata e l’atto risulterà viziato. Tale vizio, però, può essere sanato se il convenuto si costituisce, manifestando così la propria consapevolezza sul giudice davanti al quale deve difendersi. Ove, invece, la controparte non si costituisca, il rimedio consiste nella rinnovazione della notifica di ricorso e decreto, con la fissazione di una nuova udienza.
Nel ricorso, è sufficiente l’indicazione della residenza dell’attore o, in alternativa, il domicilio eletto presso il comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario competente. Se l’attore si limita a dichiarare la propria residenza, le notificazioni e le comunicazioni saranno effettuate in cancelleria, conformemente all’articolo 58 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, senza che ciò invalidi il ricorso. È tuttavia indispensabile che vi sia la procura alle liti, elemento che legittima il procuratore a rappresentare l’attore. In mancanza della procura, e se questa non venga rilasciata prima o contestualmente al deposito del ricorso, si incorre in un’ipotesi di inesistenza dell’atto e non in una mera nullità suscettibile di successiva integrazione.
Occorre poi precisare l’oggetto della domanda, indicando in modo univoco sia il bene della vita che l’attore intende conseguire (petitum mediato), sia il provvedimento concretamente richiesto al giudice (petitum immediato). Per identificare con esattezza il thema decidendum, si deve guardare anche alle contestazioni e alle difese che emergeranno dalla memoria difensiva del convenuto. Se, all’interno del ricorso, non è stata formalmente riportata la determinazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, la sanzione della nullità non si verifica automaticamente: si deve infatti valutare se, dall’intero contenuto dell’atto e dalla documentazione acclusa, si possano ricavare i presupposti di fondatezza dell’azione.
Un ulteriore requisito essenziale è l’indicazione specifica dei mezzi di prova, insieme all’elencazione dei documenti che l’attore intende produrre. L’eventuale omissione di tali indicazioni non comporta la nullità del ricorso; tuttavia, trattandosi di un processo scandito da preclusioni, può determinare la decadenza rispetto a quelle prove non tempestivamente articolate, rendendo inammissibili richieste istruttorie tardive. Durante l’udienza di discussione, il giudice, in presenza di “gravi motivi” e previa apposita autorizzazione, può consentire modifiche a domande, eccezioni e conclusioni già formulate. È necessario, però, distinguere le ipotesi di vere e proprie domande o eccezioni nuove, non consentite, dalle situazioni in cui ci si limita a rimodulare la domanda originaria: ad esempio, un diverso calcolo delle somme dovute non integra una domanda nuova, ma una mera modifica quantitativa di quanto già chiesto in precedenza.
Queste regole, nel loro complesso, mirano a garantire che il ricorso, pur agile nella forma, sia sufficientemente preciso per assolvere la funzione introduttiva del processo: consentire al giudice di comprendere con immediatezza la natura della controversia e al convenuto di organizzare una difesa efficace, dentro i termini e i limiti imposti dal rito del lavoro. L’obiettivo di fondo è contemperare l’esigenza di rapidità, caratteristica fondamentale del procedimento lavoristico, con il rispetto del contraddittorio e con la necessità che tutte le informazioni utili emergano in modo tempestivo e ordinato.
Esempio di Ricorso Contro una Sanzione Disciplinare
In questa sezione viene mostrato un esempio di ricorso contro una sanzione disciplinare.
Si tratta di un esempio utile per chi ha la necessità di produrre un documento di questo tipo, visto che basta adattarlo per le proprie esigenze.
Ricorso ai sensi dell’art. 414 cod. proc. Civ.
per
….., c.f. ….. elettivamente domiciliato/a in ….., via ….., presso lo studio dell’avv. ….., c.f. ….. che l’assiste e rappresenta in forza di procura a margine del (ovvero: in calce al) presente atto
parte ricorrente
contro ….., (eventuale: in persona del legale rappresentante pro tempore) domiciliato/a (ovvero: con sede) in ….., via …..
parte convenuta
premesso
1) che il/la ricorrente lavora alle dipendenze di ….., presso ….., in qualità di …..;
2) che il giorno ….. è stata consegnata al/alla ricorrente contestazione di addebito disciplinare datata ….., del seguente tenore letterale: …..;
3) che il/la il ricorrente presentava tempestivamente le proprie giustificazioni, esponendo quanto segue: …..;
4) che il giorno ….. il datore di lavoro comminava al/alla ricorrente la sanzione della ….., asserendo che le dichiarazioni giustificative non potevano essere accolte in quanto …..;
5) che il/la ricorrente ritiene che al riguardo il datore di lavoro sia incorso in errore; infatti …..:
6) che, pertanto, l’addebito disciplinare contestato è insussistente;
7) che la sanzione non risulta essere ancora stata applicata (eventuale: è stata applicata);
8) che i precedenti disciplinari del/della ricorrente sono i seguenti: …..;
9) che la normativa disciplinare in vigore presso il datore di lavoro si fonda essenzialmente sui criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva di categoria;
10) che, in base a tale normativa, le sole previsioni infrattive previste dal codice disciplinare aziendale ed astrattamente ricollegabili all’addebito contestato al/alla ricorrente sono quelle concernenti …..;
11) che al riguardo è allora agevole eccepire l’assoluta illegittimità della sanzione inflitta al/alla ricorrente per insussistenza dell’infrazione addebitatagli/le e, comunque, per assenza del nesso di proporzionalità tra l’addebito e la sanzione, infatti …..;
tutto ciò ritenuto e premesso, a mezzo dell’esponente difesa,
ricorre
all’Ecc.mo Tribunale perché, previa fissazione dell’udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 415 cod. proc. civ., voglia accogliere le seguenti
conclusioni
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di ….., in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sanzione disciplinare della ….. inflitta da ….. al/alla ricorrente con provvedimento in data ..….
Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell’aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e sentenza provvisoriamente esecutiva. Si indicano a testimoni: ……
Si chiede l’ammissione di interrogatorio formale della controparte e prova testimoniale sui capitoli ….. del seguente atto: ….., oltre alla prova testimoniale contraria a quella formulata dalla parte avversa, nei limiti in cui essa verrà ammessa.
Si formulano le seguenti ulteriori istanze istruttorie: ……
Si producono i seguenti documenti: ……
L’esponente difesa dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle sentenze, delle ordinanze e degli altri provvedimenti di cui all’art. 176 cod. proc. civ. al numero di fax…, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: …..
Si dichiara che il valore del procedimento, determinato ai sensi degli artt. 10 segg. cod. proc. civ., è di €….. (eventuale: e che è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Firma
Modulo Ricorso Contro una Sanzione Disciplinare da Scaricare
Di seguito si trova il modello ricorso contro una sanzione disciplinare editabile da scaricare sul proprio computer.
Una volta che il documento è stato scaricato, bisogna aprirlo con un programma che supporta i file in formato Word e compilarlo inserendo quelli che sono i dati richiesti.
Il fac simile ricorso contro una sanzione disciplinare compilato potrà poi essere stampato o inviato direttamente, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.