In questa pagina mettiamo a disposizione un modello rifiuto di consenso al distacco con cambio di mansione che può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti in modo semplice e veloce.
Indice
Rifiuto di Consenso al Distacco con Cambio di Mansione
Di norma il dipendente presta servizio esclusivamente a favore dell’azienda per cui ha firmato il contratto di assunzione. Tuttavia, l’ordinamento consente il distacco, disciplinato dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 276/2003, con il quale un datore di lavoro “distaccante” può mettere temporaneamente a disposizione un suo dipendente a beneficio di un altro soggetto “distaccatario”, per l’esecuzione di un’attività specifica.
La configurazione di un distacco richiede l’esistenza di tre presupposti. In primo luogo, deve esistere un autentico interesse del distaccante a impiegare il lavoratore presso il destinatario, per ragioni che vadano oltre il mero svolgimento della prestazione lavorativa. In secondo luogo, la natura del distacco deve essere temporanea: non è necessario che la durata sia breve, ma occorre che non risulti definitiva. Infine, il vincolo contrattuale tra distaccante e lavoratore continua a essere vigente e il datore di lavoro mantiene l’obbligo di corrispondere retribuzione e contributi, mentre il potere di gestione, controllo e, in parte, disciplinare sul lavoratore si trasferisce al distaccatario, secondo gli accordi fra le parti.
Nel complesso, il distacco rientra tra le prerogative organizzative e direttive del datore di lavoro, che può decidere di disporlo in ragione dei propri interessi aziendali. In via ordinaria, non è necessario il consenso del lavoratore per attuare questa forma di modifica temporanea delle modalità di svolgimento della prestazione. Però, la legge prevede un’eccezione: se il distacco comporta un cambio di mansioni non compatibile con quelle già assegnate, diventa indispensabile raccogliere l’assenso esplicito del dipendente.
Il riferimento normativo è quello sulle mansioni (articolo 2103 del Codice Civile), secondo cui il datore non può unilateralmente imporre cambiamenti tali da risultare estranei alla professionalità o al livello contrattuale del lavoratore. Perciò, se il distacco richiede l’assegnazione di compiti che eccedono le competenze o il ruolo convenzionale del dipendente, la situazione diventa assimilabile a un mutamento di mansioni, subordinato al consenso del lavoratore. In aggiunta, se il distacco implica lo spostamento del dipendente a una sede che dista oltre 50 chilometri dall’unità produttiva originaria, la legittimità del provvedimento è subordinata all’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, in modo analogo a quanto avviene per un trasferimento.
Il dipendente, se non condivide la prospettiva di essere distaccato con annesso cambio di mansioni, può rifiutare la proposta del datore di lavoro, rivendicando la tutela prevista dalla legge. In particolare, quando risulti evidente che la nuova posizione sia del tutto estranea alla professionalità acquisita, o che alteri in modo sensibile il livello di inquadramento o la natura dei compiti, il lavoratore può opporsi al mutamento, considerato illegittimo in mancanza di un accordo specifico. Tale dissenso deve emergere chiaramente, preferibilmente per iscritto, così da formalizzare la non accettazione dell’offerta e, se necessario, consentire di ricorrere agli strumenti di tutela previsti: prima attraverso il tentativo di conciliazione o il reclamo interno, poi, se il contrasto permane, rivolgendosi eventualmente al giudice del lavoro.
È comunque opportuno che l’eventuale divergenza su un distacco con mutamento di mansioni venga affrontata in una fase di dialogo tra le parti, verificando se le mansioni assegnate possano essere adeguate al profilo del lavoratore o se, di contro, il dissenso del dipendente nasca da una percezione errata o da un timore superabile. La norma lascia infatti un margine di manovra nel caso in cui il distacco e il mutamento delle mansioni, anche se differenti da quelle originarie, siano comunque professionalmente equivalenti o superiori, rispettando i diritti retributivi e contrattuali del lavoratore. In questi casi, la mancanza di consenso non trova giustificazione, poiché la modifica rimane entro i limiti della legge. Diverso è il caso di uno stravolgimento sostanziale di ruolo e competenze, allora sì che la collaborazione e l’accettazione volontaria del lavoratore diventano imprescindibili.
Esempio di Rifiuto di Consenso al Distacco con Cambio di Mansione
In questa sezione viene mostrato un esempio di rifiuto di consenso al distacco con cambio di mansione.
Si tratta di un esempio utile per chi ha la necessità di produrre un documento di questo tipo, visto che basta adattarlo per le proprie esigenze.
Oggetto: diniego di adesione alla richiesta di distacco con variazione di mansioni.
Facendo riferimento alla Vs. del ……………….. , sono con la presente a negare il mio consenso alla Vs. richiesta di distaccarmi presso la ditta ……………….., con sede in ……………….., via ……………….., n. ………., per motivazioni connesse a …………………
Nel ringraziare in ogni caso per la fiducia accordatami, certo che il presente diniego non comporti elementi di criticità nella gestione del corrente rapporto di lavoro, rimanendo comunque a disposizione, sono a porgere molti distinti saluti.
Luogo e data………………..
Il lavoratore
Modulo Rifiuto di Consenso al Distacco con Cambio di Mansione Word da Scaricare
Di seguito si trova il modello rifiuto di consenso al distacco con cambio di mansione editabile da scaricare sul proprio computer.
Una volta che il documento è stato scaricato, bisogna aprirlo con un programma che supporta i file in formato Word e compilarlo inserendo quelli che sono i dati richiesti.
Il fac simile rifiuto di consenso al distacco con cambio di mansione compilato potrà poi essere stampato o inviato direttamente, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.