In questa pagina mettiamo a disposizione un modello lettera di licenziamento per giusta causa editabile e compilabile che può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti in modo semplice e veloce.
Indice
Licenziamento per Giusta Causa
Il licenziamento per giusta causa è lo strumento che consente al datore di lavoro di interrompere immediatamente il rapporto con il dipendente qualora si verifichino fatti o comportamenti di gravità tale da non permettere la prosecuzione neppure provvisoria dell’attività lavorativa. La fonte principale si rinviene nell’articolo 2119 del codice civile, che autorizza ciascuna parte (datore di lavoro o lavoratore) a recedere dal contratto a tempo indeterminato senza necessità di preavviso, ogniqualvolta emerga una situazione che distrugga il legame di fiducia, a prescindere dall’inclusione o meno di tali fatti nelle mansioni contrattuali.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la giusta causa non si limita ai casi di inadempimento contrattuale, ma può comprendere anche condotte estranee alle specifiche obbligazioni del lavoratore, purché siano tali da compromettere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario. Per qualificare il provvedimento espulsivo come legittimo, occorre quindi verificare se la condotta addebitata al dipendente sia così rilevante da rendere impossibile utilizzare una misura sanzionatoria diversa dal licenziamento, e se risulti impossibile spostare il lavoratore in altra mansione o reparto.
Poiché il licenziamento per giusta causa costituisce la misura disciplinare massima, la legge impone che il datore di lavoro rispetti integralmente la procedura del procedimento disciplinare, procedendo in particolare alla contestazione degli addebiti e consentendo al dipendente di esercitare il proprio diritto di difesa. In assenza di tali passaggi, il provvedimento risulta viziato. I contratti collettivi indicano generalmente le condotte che potrebbero integrare la giusta causa, sebbene la valutazione finale spetti al giudice, chiamato a stabilire se effettivamente si sia superato il limite di gravità e non esista margine per altre sanzioni.
La verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti diventa di particolare rilievo laddove il dipendente decida di impugnare il licenziamento e il giudice, in sede di contenzioso, ne accerti l’illegittimità. La tutela riconosciuta al lavoratore varia in base alle dimensioni del datore di lavoro e al momento dell’assunzione. I lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 presso aziende di maggiori dimensioni (oltre 15 dipendenti per unità produttiva o più di 60 in organico complessivo) restano soggetti ai regimi di tutela previsti dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, con possibilità di reintegro in determinati casi specifici (ad esempio, quando il fatto contestato risulti inesistente o sia prevista una sanzione conservativa dal contratto collettivo). Al di sotto di tali soglie, si applica un regime risarcitorio più leggero, che generalmente prevede un risarcimento economico in luogo della reintegra.
La disciplina cambia sensibilmente per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, ai quali si applicano le tutele introdotte dal decreto legislativo n. 23/2015 e poi modificate dal decreto legge n. 87/2018 (convertito dalla legge n. 96/2018). In tali casi, il licenziamento per giusta causa prevede quasi esclusivamente un indennizzo economico, fatta eccezione per l’ipotesi in cui si dimostri in giudizio l’insussistenza del fatto materiale che ha giustificato il recesso. L’eventuale raggiungimento, da parte del datore di lavoro, delle soglie dimensionali previste dall’articolo 18 dopo aver assunto il dipendente con contratto a tutele crescenti estende, a tutti i lavoratori in forza, il medesimo regime di cui al decreto legislativo n. 23/2015. Inoltre, la conversione di un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 espone il lavoratore al sistema di tutele crescenti.
I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato precedente al 7 marzo 2015 rimangono soggetti alle garanzie allora vigenti, ma potrebbero comunque rientrare in un regime contrattuale diverso qualora cambiassero datore di lavoro. In ogni caso, il licenziamento per giusta causa, nella prospettiva di entrambe le discipline, implica sempre la valutazione della gravità dei fatti contestati e il rispetto del contraddittorio nei confronti del lavoratore, fermo restando che, se il giudice ne accerta l’illegittimità, il datore di lavoro sarà tenuto al ripristino del rapporto (nelle ipotesi tassative in cui è prevista la reintegra) o al pagamento dell’indennità risarcitoria quantificata secondo la normativa di riferimento.
Esempio di Lettera di Licenziamento per Giusta Causa
In questa sezione viene mostrato un esempio di lettera di licenziamento per giusta causa editabile e compilabile.
Si tratta di un esempio utile per chi ha la necessità di produrre un documento di questo tipo, visto che basta adattarlo per le proprie esigenze.
Oggetto: Licenziamento per giusta causa
Le si comunica il recesso dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., essendosi verificata la seguente causa, che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto stesso: <…>.
Ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale nessun preavviso Le deve essere riconosciuto, sicché il rapporto cessa con effetto immediato, contestualmente al ricevimento della presente comunicazione.
Firma del datore di lavoro
Fac Simile Lettera di Licenziamento per Giusta Causa Word da Scaricare
Di seguito si trova il modello lettera di licenziamento per giusta causa editabile e compilabile editabile da scaricare sul proprio computer.
Una volta che il documento è stato scaricato, bisogna aprirlo con un programma che supporta i file in formato Word e compilarlo inserendo quelli che sono i dati richiesti.
Il fac simile lettera di licenziamento per giusta causa editabile e compilabile compilato potrà poi essere stampato o inviato direttamente, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.