In questa pagina mettiamo a disposizione un modello contestazione disciplinare recidiva editabile e compilabile che può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti in modo semplice e veloce.
Indice
Lettera Contestazione Disciplinare Recidiva
La recidiva è un elemento fondamentale nel sistema delle sanzioni disciplinari e si manifesta quando il lavoratore, entro un determinato arco temporale (generalmente biennale), commette più infrazioni della stessa natura, o comunque riconducibili a comportamenti simili già sanzionati. Tale fattore, previsto dall’ultimo comma dell’articolo 7 della legge n. 300/1970, funge da aggravante e può indurre il datore di lavoro ad adottare misure disciplinari più severe, fino a giungere alla risoluzione del rapporto nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. Un esempio è rappresentato dal CCNL dell’industria metalmeccanica, che contempla la recidiva quale presupposto per un eventuale licenziamento, nel caso in cui si accumulino sanzioni multiple in un biennio.
Per fare in modo che sia invocata legittimamente, la recidiva dev’essere riferita a sanzioni già effettivamente applicate e non solo a infrazioni commesse e conosciute ma non sanzionate. Inoltre, deve emergere chiaramente nella contestazione disciplinare rivolta al lavoratore, la quale è soggetta a un obbligo di specificità e tempestività: i precedenti disciplinari vanno indicati con precisione, al fine di consentire al dipendente di esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa. Non è tuttavia indispensabile l’uso esplicito del termine “recidiva” nella lettera di contestazione, purché i fatti pregressi siano dettagliati e riconoscibili.
Sotto il profilo procedurale, la recidiva si colloca all’interno di un sistema di garanzie individuato dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, il quale impone la contestazione scritta dell’addebito (se la sanzione supera il rimprovero verbale) e un termine minimo di cinque giorni, o più se previsto dal CCNL, entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni. Nel licenziamento disciplinare, la recidiva assume un rilievo ancor maggiore, perché un insieme di fatti disciplinarmente rilevanti e già sanzionati nel passato può rafforzare la gravità di nuove condotte e legittimare la sanzione espulsiva, sempreché il datore rispetti i principi di proporzionalità e correttezza procedurale. La giurisprudenza della Cassazione, infatti, ammette che precedenti disciplinari più risalenti di due anni possano essere considerati come circostanze confermative della gravità dell’inadempimento, pur riconoscendo che la recidiva, in senso stretto, rimane ancorata al periodo biennale stabilito dalla legge. Neppure le clausole della contrattazione collettiva che qualificano la recidiva come ipotesi di giustificato motivo di licenziamento limitano in assoluto il potere del giudice, il quale conserva la facoltà di valutare la proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta. Tale controllo si manifesta con particolare evidenza nell’ambito dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nella versione risultante dalla legge n. 92/2012, dove la valutazione della gravità degli addebiti prescinde da automatismi contrattuali o dal solo dato temporale.
Nel regime delle tutele crescenti previsto dal D.Lgs. n. 23/2015, la Corte Costituzionale (sentenza n. 194/2018) ha poi sottolineato la possibilità di considerare, oltre all’anzianità di servizio, diversi elementi (quali il numero di dipendenti, il contesto socio-economico e i comportamenti delle parti) al fine di quantificare l’indennità risarcitoria entro il limite massimo stabilito dal testo di legge. Anche in questo contesto, dunque, la recidiva non comporta automaticamente il licenziamento, bensì costituisce un elemento di valutazione che il giudice può soppesare, insieme ad altri parametri.
Quanto alla validità dei precedenti disciplinari, occorre escludere dal computo sia quelli già annullati, anche per vizi meramente procedurali, sia quelli che, sebbene impugnati, non abbiano ancora avuto un esito definitivo dinanzi al collegio arbitrale. In questo scenario, il datore di lavoro potrebbe sollecitare una pronuncia rapida, così da stabilire la fondatezza della sanzione pregressa da cui far discendere l’elemento di recidiva. Bisogna anche evitare un uso artificioso di singoli fatti come tante infrazioni separate, in modo da costruire una recidiva “a tavolino”: la giurisprudenza di merito ha infatti censurato il frazionamento fittizio di condotte pressoché identiche per infliggere sanzioni di crescente gravità.
Esempio di Contestazione Disciplinare Recidiva
In questa sezione viene mostrato un esempio di contestazione disciplinare recidiva editabile e compilabile.
Si tratta di un esempio utile per chi ha la necessità di produrre un documento di questo tipo, visto che basta adattarlo per le proprie esigenze.
Oggetto: Contestazione disciplinare con recidiva
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 L. 300/70 e del Regolamento interno aziendale, siamo spiacenti di doverLe contestare il comportamento tenuto nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la nostra società relativo ai seguenti fatti: (specificare dettagliatamente giorno, ora e dinamica degli accadimenti).
Si segnala, inoltre, che per comportamenti analoghi Le è già stata comminata la sanzione disciplinare del …. …. ….
Le rammentiamo che può fornire le Sue osservazioni e giustificazioni nel termine di legge di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente
Distinti saluti.
Firma del datore di lavoro
Fac Simile Lettera Contestazione Disciplinare Recidiva Word da Scaricare
Di seguito si trova il modello contestazione disciplinare recidiva editabile e compilabile editabile da scaricare sul proprio computer.
Una volta che il documento è stato scaricato, bisogna aprirlo con un programma che supporta i file in formato Word e compilarlo inserendo quelli che sono i dati richiesti.
Il fac simile contestazione disciplinare recidiva editabile e compilabile compilato potrà poi essere stampato o inviato direttamente, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.