In questa pagina mettiamo a disposizione un modello richiesta del datore di lavoro di convocazione della Commissione di conciliazione che può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti in modo semplice e veloce.
Indice
Richiesta del Datore di Lavoro di Convocazione della Commissione di Conciliazione
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, aveva inizialmente reso obbligatorio il tentativo di conciliazione stragiudiziale con l’obiettivo di filtrare le controversie di lavoro e ridurre il carico sul sistema giudiziario. Gli articoli 410, 410-bis e 412-bis del Codice di procedura civile prevedevano infatti una forma di giurisdizione condizionata, ritenuta costituzionalmente legittima poiché non limitava il diritto di azione. In seguito, con il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il tentativo di conciliazione è divenuto meramente facoltativo.
Nei rapporti di lavoro privato, la norma stabilisce una sorta di alternativa tra il tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione amministrativa e le procedure conciliative eventualmente disciplinate dai contratti o dagli accordi collettivi, ferma restando la possibilità per ciascun contratto di prevedere un proprio iter. In mancanza di una regolamentazione specifica, il procedimento resta affidato alla determinazione delle parti e di chi le assiste. Se la conciliazione risulta efficace, la fase finale segue quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 411 del Codice di procedura civile.
Per individuare le controversie per le quali è necessario procedere con il tentativo di conciliazione, ci si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile. Ne deriva che non tutti i giudizi soggetti al rito speciale del lavoro sono sottoposti a questa condizione, ma soltanto quelli concernenti rapporti di lavoro riconducibili alla richiamata norma. Sono dunque escluse, per esempio, le controversie in materia previdenziale, in cui si applica l’articolo 443 del Codice di procedura civile, che prevede una differente condizione di procedibilità basata sull’esaurimento del procedimento amministrativo. Nel pubblico impiego, l’articolo 65 del T.U.P.I. stabilisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolga secondo le procedure fissate dalla contrattazione collettiva oppure in conformità alle previsioni speciali contenute negli articoli 65 e 66 dello stesso Testo unico.
Il tentativo di conciliazione, oltre alla possibilità della sede sindacale, può aver luogo dinanzi a una commissione amministrativa, istituita e composta secondo il quarto comma della medesima norma: in ogni provincia esiste una commissione presso la Direzione provinciale del lavoro, presieduta dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato, o da un magistrato in pensione, con la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, in uguale numero di membri effettivi e supplenti per entrambe le parti. Tali commissioni possono delegare le loro funzioni a sottocommissioni che, presiedute dal direttore o dal suo delegato, mantengano una composizione speculare. La competenza territoriale si individua sulla base dei criteri fissati all’articolo 413 del Codice di procedura civile. Se una commissione incompetente per territorio non rileva il proprio difetto di competenza e procede, l’eventuale accordo conciliativo resta valido. Qualora invece non si raggiunga un accordo, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera ugualmente soddisfatta.
Per quanto riguarda il pubblico impiego, il primo comma dell’articolo 66 del T.U.P.I. stabilisce che, in alternativa alle procedure di conciliazione previste nei contratti collettivi, il tentativo obbligatorio possa aver luogo dinanzi a un collegio di conciliazione istituito presso la direzione provinciale del lavoro competente in base alla sede cui il dipendente è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto.
Sul piano formale, la norma prevede un contenuto specifico per l’istanza di conciliazione, disciplinandone i requisiti essenziali. Riprendendo quanto sancito dai commi 2 e 3 dell’articolo 66 del T.U.P.I. in materia di pubblico impiego, i commi 6 e 7 della disposizione in esame stabiliscono che la richiesta, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione presso cui è istituita la commissione di conciliazione competente, e che una copia della stessa va inoltrata all’amministrazione di appartenenza. Nell’istanza si devono indicare i dati relativi all’ufficio, il luogo in cui recapitare le comunicazioni, una breve esposizione dei fatti e delle ragioni alla base della rivendicazione, nonché l’eventuale nomina del rappresentante che siederà in commissione oppure la delega a un’organizzazione sindacale per tale scelta.
Vi è un dibattito interpretativo riguardo alla necessità di una forma scritta o la sufficienza di una forma orale. Alcuni autori ritengono necessaria la forma scritta per ragioni di certezza e prova; altri ammettono la richiesta orale, demandando alla commissione il compito di verbalizzarla, benché nella prassi la soluzione più sicura rimanga quella della formalizzazione scritta.
Se la commissione adita dichiara la propria incompetenza per territorio o per materia, oppure rileva che l’istanza manchi dei requisiti prescritti, può pronunciare l’inammissibilità della stessa. Tale provvedimento è suscettibile di impugnazione al giudice amministrativo; in alternativa, la parte può introdurre la domanda giudiziale decorso il termine di cui all’articolo 410-bis del Codice di procedura civile. Se il giudice, a sua volta, ritiene davvero inammissibile l’istanza, ne dichiara l’improcedibilità e dispone la sospensione del giudizio.
La comunicazione della richiesta di conciliazione, ai sensi del secondo comma, interrompe la prescrizione e sospende i termini di decadenza per tutta la durata del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, sebbene non vi sia un’espressa indicazione sulle modalità di comunicazione o sul destinatario da informare.
Alla luce dell’articolo 66 del T.U.P.I., considerando che l’invio dell’istanza produce effetti di interruzione della prescrizione, alcuni ritengono essenziale che, oltre alla trasmissione alla commissione, se ne effettui l’invio alla controparte mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da provarne l’avvenuta ricezione. Altri autori sostengono che la comunicazione alla controparte spetti alla commissione stessa; tuttavia, tale soluzione è stata messa in discussione poiché gli effetti sostanziali rischierebbero di dipendere dalla diligenza dell’organo incaricato.
Per quanto attiene agli effetti processuali derivanti dalla presentazione dell’istanza, l’articolo 410-bis del Codice di procedura civile prevede che, una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla sua presentazione o spedizione, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, rilevante ai fini della procedibilità della domanda giudiziale secondo l’articolo 412-bis del Codice di procedura civile.
La giurisprudenza prevalente considera che tali sessanta giorni inizino a decorrere dalla presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla comunicazione alla controparte, dalla quale però discendono l’interruzione della prescrizione e la sospensione dei termini di decadenza. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della procedura, la commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per un incontro da tenersi entro dieci giorni dal deposito. Questo termine, tuttavia, non ha natura perentoria. Durante la riunione le parti possono farsi assistere da consulenti legali o da rappresentanti sindacali. Il presidente della commissione, unitamente ad almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori, deve essere presente affinché la seduta sia valida; se uno dei componenti necessari risulta assente, il direttore dell’ufficio constata l’impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.
Esempio Richiesta del Datore di Lavoro di Convocazione della Commissione di Conciliazione
In questa sezione viene mostrato un esempio di richiesta del datore di lavoro di convocazione della Commissione di conciliazione.
Si tratta di un esempio utile per chi ha la necessità di produrre un documento di questo tipo, visto che basta adattarlo per le proprie esigenze.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro di …..
Servizio Politiche del Lavoro
Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversi Individuali
Il datore di lavoro ….., con sede in ….. alla via …..;
chiede
che venga esperito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. civ., della controversia con il lavoratore ….., precisando quanto segue:
1) esatta denominazione delle parti: ……;
2) luogo in cui è sorto il rapporto: ….. (ovvero: luogo dove si trova l’azienda: …..; ovvero: sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore: …..; ovvero: sua dipendenza presso cui il lavoratore prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto: …..);
3) luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura: ……;
4) esposizione dei fatti: …..;
5) esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa: …..
In attesa della convocazione delle parti, porge distinti saluti.
Firma
Modulo Richiesta del Datore di Lavoro di Convocazione della Commissione di Conciliazione da Scaricare
Di seguito si trova il modello richiesta del datore di lavoro di convocazione della Commissione di conciliazione editabile da scaricare sul proprio computer.
Una volta che il documento è stato scaricato, bisogna aprirlo con un programma che supporta i file in formato Word e compilarlo inserendo quelli che sono i dati richiesti.
Il fac simile richiesta del datore di lavoro di convocazione della Commissione di conciliazione compilato potrà poi essere stampato o inviato direttamente, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.