In questa pagina mettiamo a disposizione un modello ricorso per arbitrato volontario lavoro che può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti in modo semplice e veloce.
Indice
Ricorso per Arbitrato Volontario Lavoro
L’articolo 412-quater del codice di procedura civile disciplina, in modo residuale, uno dei modelli di conciliazione e arbitrato nel panorama dei rapporti di lavoro, affiancandosi alle ipotesi previste dall’articolo 412 (in sede di Direzione Provinciale del Lavoro) e dall’articolo 412-ter (arbitrato introdotto dalla contrattazione collettiva). Il legislatore ha definito con precisione la composizione del collegio arbitrale, imponendo che sia composto da tre membri: due rappresentanti nominati da ciascuna parte e un terzo arbitro con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte fra professori universitari in materie giuridiche o avvocati cassazionisti. Se l’accordo per la nomina di tale terzo arbitro non viene raggiunto, il Presidente del Tribunale competente provvede alla sua designazione, su istanza della parte interessata.
Nel procedimento arbitrale disciplinato da questa norma, l’atto introduttivo assume la forma di un ricorso, che deve essere firmato personalmente dal lavoratore o, se del caso, da un suo rappresentante munito di procura. Il ricorso deve indicare l’elezione di domicilio, la nomina dell’arbitro di parte, le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda, la quantificazione del valore della causa, nonché l’eventuale richiesta di decisione secondo equità. Anche se la norma non contempla espressamente nullità qualora tali requisiti siano assenti, la dottrina prevalente ritiene che essi siano da considerarsi imperativi e vincolanti.
Il datore di lavoro non è obbligato a prestare adesione: soltanto se decide di acconsentire alla procedura arbitrale, dovrà nominare il proprio arbitro. A seguito della costituzione completa del collegio, la parte convenuta deposita, entro trenta giorni dalla designazione del terzo arbitro, una memoria difensiva che contenga le proprie eccezioni, la formulazione di eventuali domande riconvenzionali e i mezzi di prova a sostegno. È previsto che le parti possano scambiarsi una memoria di replica e di controreplica (rispettivamente, il ricorrente entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva, e il convenuto entro i dieci giorni successivi), in modo da delineare con chiarezza il perimetro della controversia.
Alla successiva udienza di discussione, il primo passo che il collegio arbitrale deve compiere è tentare la conciliazione della vertenza. Se l’accordo non si raggiunge, viene svolta la fase istruttoria, se necessaria, e si giunge quindi alla decisione che assume forma di lodo. Questo deve essere pronunciato, di regola, entro venti giorni dall’udienza di discussione, pur essendo un termine flessibile e non rigido. Una volta emesso, il lodo può essere impugnato davanti al tribunale competente, in funzione di giudice del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica. In caso di mancata notifica, la dottrina e la giurisprudenza si dividono tra chi ritiene operante il normale termine di decadenza sostanziale e chi considera applicabile il termine annuale dall’ultima sottoscrizione del lodo, come stabilito dall’articolo 828 c.p.c. per l’arbitrato ordinario.
La tipologia di impugnazione e i motivi deducibili dipendono dalla qualificazione del lodo come rituale o irrituale. Se rituale, trova applicazione la disciplina generale dell’articolo 829 c.p.c., che comprende la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi; se irrituale, l’impugnazione rimane limitata ai vizi negoziali (nullità per contrarietà a norme imperative, incapacità o eccesso di mandato, errore, violenza, dolo, contrarietà all’ordine pubblico). In più, l’articolo 412-quater c.p.c. introduce motivi di impugnazione legati alla carenza di presupposti della stessa procedura arbitrale, come l’assenza di un accordo individuale, la mancata previsione dell’arbitrato in sede di contratto o accordo collettivo o il difetto dei contenuti minimi indicati dall’articolo 412-ter.
In merito all’esecutività, il lodo acquista forza vincolante se è decorso il termine di impugnazione senza che questa sia stata proposta o se le parti vi abbiano espressamente rinunciato. A quel punto, è necessario depositarlo presso il tribunale competente per ottenerne la declaratoria di esecutività. Tale decisione è subordinata a un esame del carattere formale del lodo (verifica dell’accordo, dell’impugnazione, dell’inserimento nel contratto collettivo e così via). Non esiste, in questa disciplina, una previsione espressa di provvisoria esecutività in pendenza di impugnazione, ma il lodo irrituale e non ancora munito di efficacia esecutiva, stando alle posizioni maggioritarie, può comunque costituire base per un decreto ingiuntivo. Non è invece utilizzabile per iscrivere ipoteca giudiziale o per la trascrizione, se non è contenuto in un atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora il giudice riscontri vizi di validità, può limitarsi ad annullare il lodo. La dottrina discute se lo stesso giudice possa decidere nel merito qualora le parti ne abbiano formulato esplicita richiesta o, più in generale, non abbiano manifestato la volontà contraria al giudizio ordinario di merito; l’articolo 830 c.p.c., infatti, disciplina una fattispecie analoga nell’arbitrato comune. Da un lato, c’è chi ritiene che tale potere decida essenzialmente se le parti lo abbiano previsto; dall’altro, ci si limita a ritenere che esso spetti soltanto se nel ricorso o nella comparsa di risposta siano state domandate, in via subordinata, le questioni di merito.
Completato il procedimento, il giudizio arbitrale offre la possibilità di risolvere controversie di lavoro in modo alternativo e più snello rispetto al giudizio ordinario, ma richiede il rispetto di una serie di presupposti procedurali tassativi: la corretta costituzione del collegio, la presenza di un accordo individuale valido, l’effettiva previsione collettiva. Se tali condizioni vengono soddisfatte e le parti accettano di vincolarsi, il lodo emesso dal collegio arbitrale potrà acquisire efficacia esecutiva e sostituirsi alla sentenza del giudice, assicurando così una soluzione rapida ai conflitti in materia di lavoro.
Esempio di Ricorso per Arbitrato Volontario Lavoro
In questa sezione viene mostrato un esempio di ricorso per arbitrato volontario lavoro.
Si tratta di un esempio utile per chi ha la necessità di produrre un documento di questo tipo, visto che basta adattarlo per le proprie esigenze.
Ricorso ai sensi dell’art. 412-quater cod. proc. Civ.
per ….. (eventuale: elettivamente domiciliato/a in….., via….., presso lo studio legale dell’avv. ….., che lo rappresenta in forza di procura a margine o in calce al presente atto)
parte ricorrente
contro
…., domiciliato in ….., via …..
parte convenuta
premesso
che l’art. 412-quater cod. proc. civ. stabilisce che le controversie di lavoro possono essere proposte innanzi ad un Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione
espone quanto segue:
1) il/la ricorrente intende ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato;
2) il/la ricorrente nomina il seguente arbitro di parte: …..;
3) l’oggetto della domanda è il seguente: …..;
4) la domanda si fonda sulle seguenti ragioni di fatto: …..;
5) la domanda si fonda sulle seguenti ragioni di diritto: …..;
6) si forniscono i seguenti mezzi di prova: …..;
7) il valore della controversia è il seguente: ….., come risulta dagli allegati conteggi;
8) eventuale: il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari;
9) si invita la parte convenuta a nominare il proprio arbitro di parte.
Firma del ricorrente
Modulo Ricorso per Arbitrato Volontario Lavoro da Scaricare
Di seguito si trova il modello ricorso per arbitrato volontario lavoro editabile da scaricare sul proprio computer.
Una volta che il documento è stato scaricato, bisogna aprirlo con un programma che supporta i file in formato Word e compilarlo inserendo quelli che sono i dati richiesti.
Il fac simile ricorso per arbitrato volontario lavoro compilato potrà poi essere stampato o inviato direttamente, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.